I surfisti della vita

Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
I surfisti della vita

Forum per persone che soffrono di Disturbo Bipolare


    Categorie protette e legge .68/99

    Mabiem
    Mabiem
    Admin
    Admin


    Messaggi : 174
    Data d'iscrizione : 27.02.17
    Età : 66
    Località : Messina

    Categorie protette e legge .68/99  Empty Categorie protette e legge .68/99

    Messaggio Da Mabiem Dom Mar 05, 2017 1:33 pm

    Sono soggetti agli obblighi del collocamento disabili di cui all'art.3 della l.68/99 tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti.

    I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. Il mancato adempimento agli obblighi di legge viene verbalizzato dalla Direzione Provinciale del Lavoro e comunicato all'Autorità Giudiziaria.

    Le quote di riserva per le assunzioni obbligatorie sono le seguenti:

    datori di lavoro che occupano fino a 14 dipendenti: non hanno nessun obbligo

    datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti
    : per essi sorge l'obbligo di assumere n.1 lavoratore disabile (l'obbligo è scattato a partire dal 18/01/00).
    L'assunzione n.1 disabile è nominativa ed è obbligatoria solo in caso di nuove assunzioni dopo il 18/01/00 (per es. in caso di assunzione del 16esimo dipendente il 6/6/00 per le aziende che al 18/01/00 ne avevano 15). L'obbligo di assumere n.1 disabile dovrà essere adempiuto entro 12 mesi dalla data della prima nuova assunzione (se, nel caso in esempio, il 16esimo dipendente viene assunto il 6/6/00, il datore di lavoro avrà tempo fino al 6/6/01 per l'assunzione di un disabile). Nel caso di seconda assunzione, il termine per adempiere si riduce a 2 mesi dalla data della seconda assunzione stessa (se, nel caso in esempio, il 6/9/00, viene assunto il 17esimo dipendente, il datore di lavoro avrà tempo solo fino al 6/11/00 per assumere n.1 disabile).


    A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto del Jobs Act che ha di fatto modificato la Legge 68/99 al fine di favorire l'inserimento di persone con disabilità fisica o psichica che rischiano di essere escluse dal mondo del lavoro, è stato disposto per le aziende l'obbligo di assumere una certa quota di lavoratori disabili.

    Obbligo assunzioni disabili 2017 cosa cambia? Dal 1° gennaio 2017 le aziende sono obbligate ad assumere un certo numero di lavoratori disabili.

    Nello specifico, tutte le aziende che occupano più di 14 dipendenti, sono obbligate a riservare una quota destinata agli invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio, invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti; categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.
    La normativa innovata dal legislatore persegue l’obiettivo di introdurre strumenti e procedure che consentano di contemperare il bisogno etico e morale di garantire opportunità di lavoro ai soggetti disabili da un lato e la sostenibilità di questo tipo di inserimento nell’assetto organizzativo delle imprese dall’altro. Un obiettivo difficile da conseguire e per il quale è indispensabile valutare adeguatamente le capacità lavorative dei soggetti tutelati e analizzare le opportunità di lavoro, le forme di sostegno, le azioni positive, senza tralasciare la gestione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro.


    I datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti sono assoggettati all’obbligo assuntivo in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:

    a da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;

    b da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;

    c oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.


    Le novità del Jobs Act

    1. A decorrere dall’1 gennaio 2017, viene soppressa la finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro, che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore. L’obbligo di assunzione insergerà dunque in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti;

    Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell’arco della settimana, a seconda del contratto applicato.

    Tabella raffronto vecchia e nuova normativa
    PREVISIONE                                                 Legge 68/99                                       JOBS ACT[/color]
    Forza lavoro determinante l’obbligo assuntivo               16                                                  15
    Esonero parziale                                     Speciali condizioni attività svolta             Tasso di premio INAIL almeno 60 per mille
    Incentivi all’assunzione                  Gestiti dalle regioni con specifiche regole e modalità          Gestiti da INPS
                                                                                                                                               Per 36 mesi:
                                                                                                                                        70% della retribuzione per disabilità > 79%
                                                                                                                                     35% della retribuzione per disabilità > 35%
                                                                                                                                         Per 60 mesi:

                                                                                                                                 70% della retribuzione per disabilità intellettiva e psichica
    Modalità di assunzione                 In parte nominativa e in parte con assegnazione diretta            Nominativa da apposite liste



    Il D.Lgs. n. 151/2015 istituisce, infine, una “Banca dati del collocamento mirato”, nella quale confluiranno tutte le informazioni sui datori di lavoro (tanto pubblici che privati) e sui lavoratori destinatari delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.



      La data/ora di oggi è Sab Apr 27, 2024 5:05 am