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    Invalidità civle e patente di guida

    Mabiem
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    Invalidità civle e patente di guida Empty Invalidità civle e patente di guida

    Messaggio Da Mabiem Dom Mar 05, 2017 4:14 pm

    Nell'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento o la conferma dell'idoneità alla patente di guida , secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, si tiene conto delle condizioni elencate nel Decreto Ministeriale - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti decreto legislativo (del 18 aprile 2011, n.59 che entra in vigore dal 15 maggioGU Serie Generale n.99 del 30-4-2011) recepisce le direttive europee e modifica alcuni punti del Codice della strada relativamente alle patenti di guida..http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/30/011G0104/sg
    In particolare
    Malattie psichiche.
    La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

    Sostanze psicoattive.
    La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

    E' bene tener presente che
    Non vi sono ragioni assolute per negare la patente a chi ha un disturbo bipolare  in remissione stabile, a maggior ragione se con una cura preventiva. Le medicine stesse sono da valutare, potenzialmente creano effetti sedativi, ma non è detto, e quindi non sono assolutamente incompatibili.
    Il concetto di integrità psicofisica e guida è quindi un concetto che fondamentalmente si riferisce alla stabilità e alla psicoticità.
    In questi casi la cosa più utile è che un medico legale, o uno psichiatra di fiducia spieghi la situazione con una relazione di presentazione, inclusa la valutazione della terapia.

      La data/ora di oggi è Ven Apr 19, 2024 7:07 am